Antropocrazia

Sunday, June 12, 2005

Antropocrazia, onorevoli e preti che incitano a non votare commettono un reato

Riporto fedelmente dal blog www.beppegrillo.it:

"Chi incita a non votare commette un reato.
Esistono due leggi, l'art 98 del Dpr. 30 marzo 1957 n°361 e successive modifiche Titolo VII, relativo alle elezioni alla Camera e al Senato e la legge del 25.5.1970 n. 352 che estende l'art. 98 ai referendum, che puniscono la propaganda astensionista se fatta da persone che ricoprono un incarico pubblico o da ministri di culto. La pena è la reclusione da 6 mesi a 3 anni."

Buona condanna a tutti!

2 Comments:

At 9:06 AM, Blogger Gianluca Busato said...

In particolare:

"Testo Unico delle Leggi Elettorali D.P.R. 30 marzo 1957, n 361 e successive modifiche"

Art. 98

1. Il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio, l'esercente di un servizio di pubblica necessità, il ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile o militare, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse, si adopera a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidati od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati o ad indurli all'astensione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000.

________________

"LEGGE 25 MAGGIO 1970, n. 352 (GU n. 147 del 15/06/1970)
NORME SUI REFERENDUM PREVISTI DALLA COSTITUZIONE E SULLA INIZIATIVA LEGISLATIVA DEL POPOLO. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.147 DEL 15 GIUGNO 1970)"

ART. 51.

LE DISPOSIZIONI PENALI, CONTENUTE NEL TITOLO VII DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI PER LA ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI, SI APPLICANO ANCHE CON RIFERIMENTO ALLE DISPOSIZIONI DELLA PRESENTE LEGGE.

LE SANZIONI PREVISTE DAGLI ARTICOLI 96, 97 E 98 DEL SUDDETTO TESTO UNICO SI APPLICANO ANCHE QUANDO I FATTI NEGLI ARTICOLI STESSI CONTEMPLATI RIGUARDINO LE FIRME PER RICHIESTA DI REFERENDUM O PER PROPOSTE DI LEGGI, O VOTI O ASTENSIONI DI VOTO RELATIVAMENTE AI REFERENDUM DISCIPLINATI NEI TITOLI I, II E III DELLA PRESENTE LEGGE.

LE SANZIONI PREVISTE DALL'ARTICOLO 103 DEL SUDDETTO TESTO UNICO SI APPLICANO ANCHE QUANDO I FATTI PREVISTI NELL'ARTICOLO MEDESIMO RIGUARDINO ESPRESSIONI DI VOTO RELATIVE ALL'OGGETTO DEL REFERENDUM.

 
At 12:01 PM, Anonymous Anonymous said...

che c'entra antropocrazia?

 

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